Art. 28
Titolo IV

Art. 28

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In vigore dal 11 nov 1971
L'Istituto centrale di statistica può autorizzare le imprese che ne facciano richiesta ad inviare direttamente presso la sede dell'Istituto medesimo i questionari debitamente compilati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-28