Art. 26
Titolo IV

Art. 26

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In vigore dal 11 nov 1971
Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito tramite le capitanerie di porto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-26