Art. 23
Titolo IV

Art. 23

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In vigore dal 11 nov 1971
Nel periodo dal 14 ottobre al 10 novembre 1971 i rilevatori procedono alla consegna ed al ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza, nonché dei questionari del censimento generale dell'industria e del commercio. La compilazione dei modelli di rilevazione viene eseguita, di norma, dal capo famiglia o convivenza, o da chi dispone delle abitazioni se queste non sono occupate, dal titolare della impresa, dal gerente dell'unità locale, o da chi ne fa le veci o li rappresenta. Qualora le indicazioni risultanti nei detti modelli non siano ritenute attendibili, il rilevatore effettua gli accertamenti necessari. I fogli di famiglia e di convivenza, nonché i questionari del censimento generale dell'industria e del commercio vengono sottoscritti da chi fornisce le notizie e controfirmati dal rilevatore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-23