Titolo IV
Art. 20
20 / 40In vigore dal 11 nov 1971
Il comune, ricevuto il piano topografico debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica, provvede all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, secondo le disposizioni impartite dall'Istituto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-20