Titolo I
Art. 2
2 / 40In vigore dal 11 nov 1971
Il censimento della popolazione rileva in ciascun comune:
a) la popolazione residente;
b) la popolazione presente o di fatto.
La popolazione residente censita è considerata popolazione legale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-2