Art. 13
Titolo III

Art. 13

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In vigore dal 11 nov 1971
In ogni provincia è costituita con decreto del prefetto una commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti più idonei, attiva opera informativa e divulgativa sulle finalità dei censimenti e sulla loro importanza. La commissione, presieduta dal prefetto, è composta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in qualità di vice presidente; dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, rispettivamente esistenti nella provincia; da un rappresentante del provveditorato agli studi; da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possano svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti; dal capo dell'ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-13