Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: Teoria generale del diritto; Sociologia del diritto. Art. 14. - Dall'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza sono soppressi i seguenti: Istituto di studi africani; Istituto di storia politica; Istituto di scienze economiche e finanziarie. Art. 34 (ex 29). - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Archeologia medioevale; Storia dell'Asia anteriore antica; Numismatica antica; Filologia micenea; Metrica greca e latina; Storia della lingua latina; Sfragistica; Filologia italiana; Letteratura comparata; Etnomusicologia; Lingua e letteratura catalana; Lingua e letteratura portoghese; Lingua e letteratura romena; Lingua e letteratura araba; Storia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche; Storia dell'arte contemporanea; Geografia storica; Linguistica generale; Storia comparata delle lingue classiche; Semeiotica. Nello stesso elenco l'insegnamento di "Storia del teatro italiano" muta denominazione in quello di "Storia del teatro e dello spettacolo". Art. 35 (ex 30). - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia delle istituzioni educative; Filosofia delle religioni. Art. 38 (ex 33). - L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'istituto di studi sardi è costituito dai professori di antichità sarde, linguistica sarda, storia romana, storia medioevale, storia moderna, storia della Sardegna, storia delle tradizioni popolari, geografia, fra i quali il consiglio di facoltà nomina il direttore". Art. 50. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è soppresso quello di "Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali". Art. 86 (ex 78), concernente la nomina dei direttori delle scuole di specializzazione della facoltà di lettere e filosofia è abrogato e sostituito dal seguente: "Il direttore di ciascuna scuola viene nominato dalla facoltà, con rotazione triennale, tra i professori di ruolo i cui insegnamenti siano compresi nell'istituto di studi sardi". Art. 90 (ex 82). - È abrogato e sostituito dal seguente: Per ogni scuola è fissato un numero minimo e un numero massimo di iscritti; il numero minimo è di tre, il numero massimo di trenta, in ragione di quindici per ogni anno di corso. Ogni qualvolta se ne riconosce l'opportunità per particolari contingenze la facoltà potrà sospendere le iscrizioni al primo anno di singole scuole, dietro proposta del direttore. Ai singoli anni di corso possono essere trasferiti da altre scuole a ordinamento paritetico allievi che dimostrino la iscrizione, la frequenza e gli esami sostenuti nella scuola di provenienza. Il giudizio di ammissione spetta al consiglio della scuola e deve essere ratificato dalla facoltà di lettere e filosofia. Art. 94 (ex 86). - È aggiunta la seguente frase: Il piano di studi per la scuola di specializzazione in studi sardi viene definito nell'art. 101. Art. 101 (ex 93). - È abrogato e sostituito dal seguente: Alla facoltà di lettere e filosofia, con sede presso l'istituto di studi sardi, è annessa una scuola di specializzazione in studi sardi. La durata, del corso è di 2 anni, vi sono ammessi i laureati della facoltà di lettere e filosofia, di magistero, di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio. Le materie insegnate nella scuola sono le seguenti: Antichità della Sardegna preistorica e protostorica; Antichità della Sardegna punico - romana; Storia della Sardegna medioevale; Storia della Sardegna moderna e contemporanea; Storia dell'arte sarda; Linguistica sarda; Geografia e ambiente della Sardegna; Antropologia e sociologia della Sardegna; Etnografia e tradizioni popolari della Sardegna; Diritto regionale; Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna; Storia della Sardegna punico-romana. Ai suddetti insegnamenti si aggiungono ad essi applicati, seminari di epigrafia, paleografia, statistica per le scienze sociali e di altre eventuali discipline attinenti agli interessi regionali del corso. La scuola si articola in tre orientamenti: Archeologico-artistico; Storico; Socio-antropologico. Sono insegnamenti fondamentali: Per l'orientamento archeologico-artistico: 1° Anno: Antichità della Sardegna preistorica e protostorica; Storia della Sardegna punico-romana. 2° Anno: Antichità della Sardegna punico-romana; Storia dell'arte sarda. Per l'orientamento storico: 1° Anno: Storia della Sardegna punico-romana; Storia della Sardegna medioevale. 2° Anno: Storia della Sardegna moderna e contemporanea; Linguistica sarda. Per l'orientamento socio antropologico: 1° Anno: Geografia e ambiente della Sardegna; Linguistica sarda. 2° Anno: Antropologia e sociologia della Sardegna; Etnografia e tradizioni popolari della Sardegna. Lo studente è tenuto a sostenere gli esami fondamentali previsti in ciascun orientamento più altri quattro esami, due per ciascun anno di corso, scelti fra le materie insegnate nel corso; può inoltre frequentare i seminari applicati all'orientamento prescelto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 132. - VALENTINI
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