Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 541, 542, 543, 544, 545, 546 relativi alla "Scuola di perfezionamento in anestesia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 541. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha la durata di tre anni.
Art. 542. - Il numero massimo degli iscritti è limitato a cinquanta per ogni anno (totale centocinquanta specializzandi).
Art. 543. - Non è concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.
Art. 544. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate all'anestesiologia e rianimazione;
2) Anestesiologia;
3) Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
4) Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.
2° Anno:
1) Anestesiologia;
2) Terapia antalgica;
3) Rianimazione;
Internato.
3° Anno:
1) Rianimazione;
2) Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
3) Indagini diagnostiche attinenti alla specializzazione;
Internato.
Art. 545. - Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva e una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Art. 546. - Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 169. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-04;1177#art-1