Art. 9 · Modalità di attuazione

Art. 9

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Modalità di attuazione

In vigore dal 18 gen 1972
Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale: a) le caratteristiche dei contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi agli accendigas per uso domestico fabbricati od importati per il consumo nel territorio della Repubblica; b) le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui all' e le modalità per la sua tenuta; c) le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze di cui all'; d) le modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-01;1198#art-9