Art. 3
3 / 13Licenza per la fabbricazione, per l'importazione e per la distribuzione all'ingrosso
In vigore dal 30 ott 1993
La fabbricazione, anche come semplice montaggio, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte della amministrazione finanziaria, per lo stabilimento, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata.
Tali licenze sono valide per l'anno solare di emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento dei relativi diritti annuali, ove dovuti.
Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi , i titolari delle licenze che non effettuino entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia potranno ottenere detto rinnovo qualora effettuino il pagamento entro i successivi quindici giorni: in tal caso sono assoggettati alla pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000.
Per il rilascio della licenza per la fabbricazione e per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico è dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:
a) lire 25.000 per la fabbricazione di tutti i tipi di accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti con incorporati od annessi accendigas;
b) lire 10.000 per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti nei quali sono incorporati od annessi accendigas.
È in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicità l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n.427, ha disposto (con l'art. 35, comma 5) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le licenze previste all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-01;1198#art-3