Art. 1
1 / 1In vigore dal 27 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1056 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Diritto regionale;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto bancario;
Scienza dell'amministrazione;
Contabilità di Stato;
Diritto penale comparato.
Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Neurotraumatologia Urologia pediatrica;
Anatomia radiologica;
Auxologia;
Patologia dell'apparato locomotore;
Traumatologia della strada.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 settembre 1971
SARAGAT
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 7. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-18;903#art-1