Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
gli articoli 107-108 relativi alla "Scuola di specializzazione in puericultura" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in puericultura
Art. 107. - Presso l'Università di Pavia è istituita la scuola di specializzazione in puericultura. Essa ha la durata di 3 anni e si propone di conferire la preparazione teorico-pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia.
Per le iscrizioni, gli esami, le tasse ed ogni altra norma amministrativa, fa testo il regolamento delle scuole di specializzazione della università.
Alla scuola possono essere ammessi non più di quindici allievi per ciascun anno, per un totale complessivo di quarantacinque allievi.
Art. 108. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
Elementi di genetica medica e di eugenetica;
Elementi di puericultura perinatale;
Auxologia;
Alimentazione e dietetica dell'età infantile;
Elementi di semeiotica infantile.
2° Anno:
Psicologia ed igiene mentale dell'età evolutiva;
Igiene ed assistenza dell'età evolutiva;
Profilassi delle malattie infettive dell'infanzia;
Elementi di medicina scolastica;
Legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.
3° Anno:
Tirocinio pratico presso l'istituto ove la scuola ha sede od altre istituzioni ed enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.
Durante ogni anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura.
Gli iscritti hanno l'obbligo di internato secondo le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà.
Alla fine di ognuno dei primi due anni, gli iscritti dovranno sostenere gli esami sulle materie d'insegnamento. Al termine del secondo anno l'allievo sosterrà un esame teorico generale, mentre al termine del 3° anno diploma che sarà valido a tutti gli effetti di legge.
Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate previo parere favorevole del consiglio della scuola.
L'art. 218 relativo alla scuola di specializzazione in "Gerontologia e geriatria" istituite con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, n. 663, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è aumentato a trenta per i tre anni di corso.
Dopo l'art. 222 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".
Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Art. 223. - Durata dei corsi: tre anni.
Piano di studi:
1° Anno:
1) Anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
2) Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
3) Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
5) Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
6) Microbiologia;
7) Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.
2° Anno:
1) Anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
2) Clinica della tubercolosi (biennale);
3) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
4) Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Broncologia;
6) Radiologia dell'apparato respiratorio;
7) Profilassi della tubercolosi;
8) Igiene e legislazione sociale.
3° Anno:
1) Clinica della tubercolosi (biennale);
2) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
3) Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
Art. 224. - Numero dei posti: dieci per anno (l'ammissione è stabilita attraverso un colloquio orale).
I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerche; da esercitazioni pratiche; da conferenze.
Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 settembre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 190. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-18;868#art-1