Art. 7 · Riprese fotografiche autorizzate
Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340Titolo II

Art. 7

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Riprese fotografiche autorizzate

In vigore dal 9 feb 1972
Chiunque intenda eseguire negli istituti statali di antichità e d'arte riprese fotografiche, fuori dei casi di cui all'articolo precedente, deve essere autorizzato dal soprintendente o dal capo dell'istituto in cui si trovano le cose da fotografare. La domanda di autorizzazione in duplice copia, di cui una in carta libera, deve indicare l'opera o le opere da ritrarre, il numero delle riprese e lo scopo delle stesse. Il soprintendente o il capo dell'istituto stabilisce per ogni concessione le condizioni, le modalità, il tempo dell'esecuzione e le prescrizioni atte a salvaguardare le opere e ad evitare intralcio ai visitatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-7