Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340›Titolo IV
Art. 23
23 / 23Conti giudiziali
In vigore dal 9 feb 1972
Il soprintendente o il capo dell'istituto devono presentare il conto giudiziale per i versamenti effettuati con le modalità previste dall', primo comma, lettera b) entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario o della propria gestione.
Visto, il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-23