Art. 23 · Conti giudiziali
Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340Titolo IV

Art. 23

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Conti giudiziali

In vigore dal 9 feb 1972
Il soprintendente o il capo dell'istituto devono presentare il conto giudiziale per i versamenti effettuati con le modalità previste dall', primo comma, lettera b) entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario o della propria gestione. Visto, il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-23