Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340›Titolo IV
Art. 21
21 / 23Determinazione e versamento del prezzo delle vendite
In vigore dal 9 feb 1972
Il soprintendente o il capo dell'istituto stabilisce la misura del prezzo delle vendite, di cui all' della legge 30 marzo 1965, n.
340, sulla base di apposito tariffario approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o, in mancanza, sulla base dei prezzi di mercato.
Il prezzo è corrisposto al momento della consegna delle cose con le modalità previste dall'. Le amministrazioni pubbliche corrispondono il prezzo non oltre 30 giorni dopo la consegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-21