Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 30 marzo 1965, n. 340; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Decreta: È approvato il regolamento della legge 30 marzo 1965, n. 340, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1971 SARAGAT COLOMBO - MISASI - FERRARI-AGGRADI - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972 Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 18. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rd-1