Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Firenze il 21 gennaio 1969 e il relativo atto aggiuntivo del 16 dicembre 1969, tra l'Università di Firenze e il giornale "La Riforma Medica" con la dichiarazione fideiussoria della società "Le Assicurazioni d'Italia", per il finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Neurochirurgia" della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.
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