Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 30 gen 1972
Gli articoli 91, secondo comma 92, primo comma e 93 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono modificati come segue: Art. 91, secondo comma, "Ottenuto il nulla osta l'intendenza rilascia il decreto di concessione per la operazione richiesta, previo versamento alla sezione di tesoreria provinciale di una cauzione in denaro o in rendita pubblica al corso di borsa corrispondente all'ammontare della tassa di lotteria dovuta sul ricavato presunto dalla vendita dei biglietti e delle cartelle". Art. 92, primo comma, "Per le lotterie d'importo superiore alla somma di L. 1.500.000 deve essere costituita una commissione di vigilanza composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato, da un rappresentante della prefettura e da un rappresentante dell'ente concessionario. La presidenza della commissione spetta all'intendente di finanza o a chi ne fa le veci". Art. 93. - "Il decreto di autorizzazione è steso di seguito alla domanda in bollo, o su foglio a parte contenente il solo decreto, con applicazione in entrambi i casi dell'imposta di bollo, mediante marche che dovranno essere annullate dall'intendenza di finanza che rilascia l'autorizzazione. Il decreto deve determinare il luogo, il giorno e l'ora dell'estrazione, indicare il numero, la data e l'importo della ricevuta del deposito provvisorio cauzionale e provvedere alla costituzione della commissione di vigilanza per le lotterie superiori a L. 1.500.000". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 209. - VALENTINI
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