Art. 99
RegolamentoCapo III

Art. 99

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In vigore dal 10 feb 1972
Qualora un centro trasfusionale o di produzione degli emoderivati necessiti di flaconi di sangue disponibili presso altro centro, la richiesta dei flaconi occorrenti deve essere fatta direttamente al centro distributore senza interposte persone ed il centro richiedente deve assumere l'onere relativo al costo del materiale ritirato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-99