Art. 94
RegolamentoCapo III

Art. 94

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In vigore dal 10 feb 1972
Il direttore del centro trasfusionale, a seguito della denuncia di cui sopra, eseguirà le opportune indagini cliniche e di laboratorio al fine di individuare le cause della reazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-94