Art. 88
RegolamentoCapo III

Art. 88

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In vigore dal 10 feb 1972
L'esito della prova di compatibilità ed i risultati delle singole reazioni eseguite debbono essere annotati su apposito registro e controfirmate dal medico responsabile, con la formulazione del giudizio ("compatibile" - "non compatibile").
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-88