Art. 85
RegolamentoCapo III

Art. 85

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In vigore dal 10 feb 1972
Il sangue distribuito e trasportato a temperatura ambiente deve essere, trasfuso il più presto possibile. Il sangue trasportato nei contenitori refrigerati di cui al punto precedente, può essere ulteriormente conservato e trasfuso fino al limite di scadenza sempre che venga conservato secondo le norme prescritte nel presente regolamento e non presenti alterazioni visibili.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-85