Art. 80
RegolamentoCapo III

Art. 80

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In vigore dal 10 feb 1972
La richiesta di sangue deve essere fatta per ogni trasfusione da un medico, su un modulo fornito da un centro trasfusionale o di produzione degli emoderivati o su propria carta intestata o su quella del luogo di ricovero dell'ammalato e deve contenere le generalità del paziente e le indicazioni della trasfusione. Essa deve essere sempre accompagnata da un campione di sangue coagulato del ricevente di quantità non inferiore a 5 ml, raccolto in provetta sterile entro 24 ore precedenti la trasfusione, contrassegnato in modo da non lasciare dubbi circa l'identità del soggetto cui appartiene e siglato dal medico che ha prelevato il campione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-80