Art. 76
RegolamentoCapo II

Art. 76

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In vigore dal 10 feb 1972
Il sangue totale deve essere conservato in frigoriferi di sufficiente capienza in rapporto all'attività del centro, a temperatura compresa tra +2°C e +6°C. Detti frigoriferi devono essere muniti di dispositivo di allarme e di termoregistratore i cui grafici devono essere datati e conservati per un anno.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-76