Regolamento›Capo II
Art. 67
7 / 116In vigore dal 10 feb 1972
Per ogni contenitore di sangue raccolto devono venir eseguiti i seguenti esami:
determinazione del gruppo del sistema ABO;
determinazione del fattore Rho (D).
Inoltre sul sangue di gruppo 0 deve venir eseguita la ricerca dei donatori universali pericolosi.
Tali esami preliminari debbono essere effettuati in occasione di ogni prelievo anche nel caso che il donatore sia in possesso di documentazione attestante i risultati di precedenti determinazioni.
In caso di diversità con i risultati di queste precedenti determinazioni, la prova deve essere ripetuta. Ove confermate le diversità, si dovrà provvedere alla correzione dei documenti esibiti e darne comunicazione all'ente che li ha rilasciati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-67