Art. 66
RegolamentoCapo II

Art. 66

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In vigore dal 10 feb 1972
I contenitori di sangue 0 pericolosi devono recare incollata una etichetta con la prescrizione che il loro impiego è riservato solo ai ricevitori di gruppo 0.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-66