Art. 64
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 64

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In vigore dal 10 feb 1972
Il sangue raccolto da donatori che siano clinicamente guariti dalla malaria da più di sei mesi deve portare un'etichetta sulla quale sia stampata la parola "Malaria" perché detto sangue deve essere destinato alla produzione di plasma congelato o liofilizzato o di derivati del plasma.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-64