Art. 60
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 60

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In vigore dal 10 feb 1972
A prelievo ultimato e prima di estrarre l'ago dalla vena devono essere raccolti almeno tre campioni di sangue del donatore in altrettante provette sterili con vuoto d'aria e tappo di gomma perforabile (provette pilota), delle quali: una con sangue in ACD, destinata alle prove di compatibilità ed ai controlli in caso di reazione post-trasfusionale e da conservarsi, pertanto, nel frigorifero del centro trasfusionaie fino a 3 giorni dopo la cessione del flacone; due con sangue coagulato, destinate alle determinazioni di gruppo ed alle ricerche sierologiche prescritte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-60