Art. 6
RegolamentoCapo IISez. I

Art. 6

24 / 116
In vigore dal 10 feb 1972
Il medico provinciale, al fine di ottenere nell'ambito della provincia un ordinato svolgimento dei servizi trasfusionali ed allo scopo di evitare interferenze nella raccolta del sangue, stabilisce per le pubbliche raccolte, sentita la commissione provinciale, i territori di operatività dei centri di raccolta, dei centri trasfusionali e dei centri di produzione degli emoderivati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-6