Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 59
109 / 116In vigore dal 10 feb 1972
Il prelievo deve essere eseguito sul donatore in decubito supino o semiortopnoico, su apposito lettino o poltrona reclinabile, a velocità di deflusso non superiore ai 100 ml per 1' sotto costante controllo del medico.
Il prelievo deve essere effettuato con asepsi rigorosa, in sistema chiuso e con dispositivi non riutilizzabili.
La zona prescelta per la puntura deve essere accuratamente disinfettata con soluzioni idonee.
Il tappo del contenitore deve essere accuratamente disinfettato prima di inserirvi l'ago a meno che non si tratti di tappi la cui sterilità sia protetta con apposito dispositivo fino al momento del prelievo.
In caso di malessere del donatore, il prelievo va immediatamente interrotto e al donatore devono venire praticate le cure del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-59