Art. 48
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 48

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In vigore dal 10 feb 1972
Il prelievo di sangue eseguito a scopo non trasfusionale e per particolari interventi terapeutici, non è soggetto alle precedenti limitazioni. In tal caso il prelievo viene effettuato sotto la specifica responsabilità del direttore del servizio ed i motivi che lo hanno determinato debbono essere verbalizzati
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-48