Art. 37
RegolamentoCapo IV

Art. 37

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In vigore dal 10 feb 1972
Il centro autorizzato a produrre derivati del plasma, oltre ai locali ed alla attrezzatura previsti per i centri che producono plasma liofilizzato, deve possedere i locali e l'attrezzatura di seguito indicati: a) uno o più ambienti di superficie complessiva non inferiore ai 25 m² per il lavaggio del materiale da utilizzare per la produzione. Detto ambiente deve essere munito delle vasche e degli attrezzi indispensabili (zampillatori, ecc.) ed inoltre di una macchina lavafiale; una stufa a secco di idonea capacità termoregolabile fino a 300°C per asciugare e sterilizzare il materiale; un armadio a tenuta di polvere per deposito del materiale durante la pausa di lavorazione. Le vasche di cui sopra debbono essere alimentate con acqua fredda e calda; b) una cella frigorifera a temperatura regolabile fino a -10°C munita di termoregistratore quando richiesto dal metodo usato nella produzione del derivato del plasma. Essa deve essere fornita dell'attrezzattira necessaria per la precipitazione delle frazioni, la separazione dei precipitati e la loro purificazione, la ridissoluzione (recipienti di precipitazione con possibilità di refrigerazione e agitazione del plasma, supercentrifuga, attrezzatura per la estrazione della pasta dal rotore della centrifuga, filtri, ecc.); c) l'attrezzatura per eseguire i controlli necessari durante la produzione e le registrazioni; d) un laboratorio per la confezione finale dei prodotti, attrezzato con filtri adeguati, un frullatore, cappa sterilizzabile con raggi ultravioletti per l'inflaconamento dei prodotti, infialatrice sotto cappa sterilizzabile a raggi ultravioletti, bagnomaria per la pastorizzazione, tavoli ed armadio per la conservazione del materiale; e) un laboratorio per i controlli biologici dotato di quanto occorre per i controlli biologici prescritti; f) uno stabulario di grandezza proporzionata alla produzione, costituito in modo che la pulizia sia facile, al quale sia collegato un laboratorio per il controllo di apirogenicità, munito di termometro o termoregistratore elettrico e dell'attrezzatura ad esso connessa. Detto laboratorio deve essere mantenuto a temperatura costante (le oscillazioni non debbono superare i 3°C) e gli animali debbono potervi soggiornare da uno a tre giorni prima del saggio; g) una cella refrigerata munita di termoregistratore e dispositivo di allarme, mantenuta a temperatura tra i +2°C ed i +6°C per la conservazione dei derivati in attesa di controllo. Detta cella può essere sostituita da armadi frigoriferi con le stesse caratteristiche; h) una cella refrigerata con caratteristiche identiche alla precedente, ma da questa distinta, per la conservazione dei derivati controllati e pronti per l'uso. Anche detta cella può essere sostituita da armadi frigoriferi con le stesse caratteristiche; i) un distillatore ed un bidistillatore di sufficiente portata. Gli ambienti di cui ai punti a), b), d), e), f) g), h) debbono avere superfici facilmente lavabili. I centri di produzione degli emoderivati, oltre ai registri prescritti per i centri trasfusionali, debbono tenere tutti quelli previsti nel presente regolamento per ogni singolo prodotto.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-37