Art. 34
RegolamentoCapo IV

Art. 34

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In vigore dal 10 feb 1972
Il centro autorizzato a produrre plasma liquido deve essere costituito dai locali previsti per i centri trasfusionali e, inoltre, dai seguenti ambienti con l'attrezzatura indicata: a) una cella frigorifera di sufficiente capienza, a temperatura regolabile tra i +2°C e +6°C, munita di termoregistratore e di dispositivo di allarme acustico e visivo, per la conservazione del sangue destinato alla produzione di plasma; detta cella può essere sostituita da armadi frigoriferi con uguali caratteristiche di termoregolazione e termoregistrazione; b) un ambiente di superficie non inferiore ai 16 m² destinato alla centrifugazione del sangue, attrezzato con centrifughe adatte; c) un ambiente sterile destinato alla separazione del plasma, alla sua distribuzione nei contenitori finali ed alla produzione dei derivati di breve conservazione; d) un laboratorio di chimica attrezzato in modo tale da poter eseguire i controlli chimici prescritti; e) un laboratorio di microbiologia attrezzato in modo tale da poter eseguire i prescritti controlli di sterilità; f) un magazzino la cui temperatura non abbia forti oscillazioni e non sia inferiore ai 15°C nè superiore ai 34°C, munito di adatti scaffali disposti in modo tale che sia facilmente distinguibile il plasma controllato da quello in attesa di controlli. Detto magazzino può essere sostituito da armadi con le stesse caratteristiche e sia nel magazzino che nell'armadio il plasma deve essere conservato a riparo dalla luce; g) un magazzino di sufficiente capienza per la conservazione di materiale vario; h) una segreteria per le registrazioni e la conservazione dei protocolli di lavoro e di controllo. I locali di cui ai punti a), b), c), d), e) debbono avere superfici facilmente lavabili.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-34