Art. 30
RegolamentoCapo III

Art. 30

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In vigore dal 10 feb 1972
Ogni centro trasfusionale deve essere costituito dai locali già previsti per i centri di raccolta ed inoltre almeno dai seguenti ambienti: a) direzione, segreteria ed amministrazione; b) laboratorio di immunoematologia; c) laboratorio per esami vari; d) locale per la distribuzione del sangue; e) locale per lavaggio e sterilizzazione. Anche i locali di cui ai punti a), b), c), d), e) devono essere sufficientemente aerabili ed illuminati, con superfici facilmente lavabili. La superficie complessiva dei locali non deve essere inferiore ai 200 m² per un centro che esegue non più di 1000 prelievi al mese. Il centro che prepara emoderivati di pronto impiego, deve disporre inoltre di un altro apposito locale di superficie non inferiore ai 16 m².
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-30