Regolamento›Capo II
Art. 29
4 / 116In vigore dal 10 feb 1972
I registri e gli schedari in dotazione ai centri di raccolta mobili sono i medesimi previsti per i centri di raccolta fissi; i centri devono inoltre disporre di un apposito registro su cui segnare, per ogni seduta di prelievo, i dati indicati all'allegato numero 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-29