Art. 28
RegolamentoCapo II

Art. 28

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In vigore dal 10 feb 1972
Il medico dirigente responsabile del centro mobile può essere lo stesso dirigente di un centro di raccolta fisso o di un centro trasfusionale o di un centro di produzione degli emoderivati. La stessa norma si applica per il rimanente personale,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-28