Art. 21
RegolamentoSez. III

Art. 21

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In vigore dal 10 feb 1972
Le trasmissioni di dati relativi agli esami ed ai prelievi cui sono stati sottoposti i donatori ed i datori debbono venire effettuate con il pieno rispetto del segreto professionale e del segreto d'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-21