Art. 16
RegolamentoSez. II

Art. 16

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In vigore dal 10 feb 1972
I medici addetti ai centri di raccolta possono essere assunti per chiamata diretta e la relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione del medico provinciale. Detti medici devono comunque dimostrare la particolare preparazione e competenza all'espletamento del servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-16