Art. 14
RegolamentoSez. II

Art. 14

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In vigore dal 10 feb 1972
Il personale medico dei centri trasfusionali e di produzione degli emoderivati deve essere assunto per pubblico concorso: Valutazione più elevata rispetto agli altri titoli dovrà avere l'idoneità conseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nonché il servizio prestato presso il centro nazionale trasfusione sangue, i centri di produzione degli emoderivati ed i centri trasfusionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-14