Art. 113
RegolamentoCapo IV

Art. 113

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In vigore dal 10 feb 1972
Il centro autorizzato a praticare la plasmaferesi deve tenere: a) schede per i soggetti utilizzati per la plasmaferesi, dalle quali risultino tutti i dati richiesti dal presente regolamento; b) un registro nel quale risultino tutte le operazioni di plasmaferesi eseguite e sul quale siano riportati i seguenti dati: data della plasmaferesi con orario dell'inizio e della fine; numero d'ordine; cognome e nome del soggetto; quantità di sangue prelevato; quantità di globuli rossi trasfusi; firma di chi ha eseguito la plasmaferesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-113