Regolamento›Capo IV
Art. 113
86 / 116In vigore dal 10 feb 1972
Il centro autorizzato a praticare la plasmaferesi deve tenere:
a) schede per i soggetti utilizzati per la plasmaferesi, dalle quali risultino tutti i dati richiesti dal presente regolamento;
b) un registro nel quale risultino tutte le operazioni di plasmaferesi eseguite e sul quale siano riportati i seguenti dati:
data della plasmaferesi con orario dell'inizio e della fine;
numero d'ordine;
cognome e nome del soggetto;
quantità di sangue prelevato;
quantità di globuli rossi trasfusi;
firma di chi ha eseguito la plasmaferesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-113