Regolamento›Capo IV
Art. 112
85 / 116In vigore dal 10 feb 1972
L'autorizzazione a praticare la plasmaferesi viene rilasciata dal Ministro per la sanità che la concede ai centri ritenuti idonei dopo controllo dell'Istituto superiore di sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-112