Art. 112
RegolamentoCapo IV

Art. 112

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In vigore dal 10 feb 1972
L'autorizzazione a praticare la plasmaferesi viene rilasciata dal Ministro per la sanità che la concede ai centri ritenuti idonei dopo controllo dell'Istituto superiore di sanità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-112