Art. 111
RegolamentoCapo IV

Art. 111

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In vigore dal 10 feb 1972
Il centro autorizzato ad eseguire la plasmaferesi deve disporre di un apposito ambiente destinato al prelievo del sangue ed alla successiva trasfusione dei globuli rossi, di un ambiente munito di adatte centrifughe e di un ambiente sterile per la separazione del plasma dai globuli rossi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-111