Art. 11
RegolamentoSez. II

Art. 11

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In vigore dal 10 feb 1972
Il personale deve essere numericamente proporzionale alla effettiva attività di ogni singolo centro e deve, nell'orario di servizio prescritto, dedicarsi esclusivamente al servizio trasfustonale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-11