Art. 108
RegolamentoCapo IV

Art. 108

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In vigore dal 10 feb 1972
Il donatore, dopo il salasso, mentre attende la trasfusione dei suoi stessi globuli rossi deve rimanere in decubito supino e deve essere perfuso con adatta soluzione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-108