Art. 103
RegolamentoCapo IV

Art. 103

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In vigore dal 10 feb 1972
La plasmaferesi deve essere attuata solo in centri particolarmente attrezzati e specificatamente autorizzati dal Ministero della sanità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-103