Art. 101
RegolamentoCapo IV

Art. 101

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In vigore dal 10 feb 1972
Col termine "plasmaferesi" si indica quel complesso di operazioni che permette di utilizzare esclusivamente la parte plasmatica del sangue prelevato ad un soggetto al quale vengono al più presto restituiti i globuli rossi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-101