Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 2 nov 1971
La deliberazione relativa al rilascio delle delegazioni di pagamento nel senso surriferito rientra nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione dell'ente e dovrà riportare l'approvazione della competente autorità tutoria. L'autorità di vigilanza è tenuta ad attestare che la deliberazione stessa è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, nonché, in calce all'atto di delega, che vi è capienza nella quota delegabile delle rette ospedaliere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;830#art-6