Art. 2
2 / 7In vigore dal 2 nov 1971
L'ente ospedaliero ha l'obbligo di portare tempestivamente a legale conoscenza l'atto o gli atti di delega ai successivi agenti delegati (esattore o tesoriere) all'inizio delle relative gestioni, onde i pagamenti alle prescritte scadenze a favore del delegatario, non abbiano a subire soluzioni di continuità. Nel caso che l'ente stesso non adempia a tale suo obbligo si renderanno applicabili le disposizioni di cui al regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2047.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;830#art-2