Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con il quale si dispone che gli enti ospedalieri possono cedere in delegazione i proventi delle rette ospedaliere, fino ad un ventesimo del loro ammontare, per coprire l'ammortamento di mutui destinati alla costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti, l'acquisto di edifici già costruiti, purchè rispondenti ai requisiti richiesti per gli ospedali, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto; Visto l'art. 34 della stessa legge n. 132, in base al quale possono concedere mutui agli enti ospedalieri, per le opere sopraindicate, la Cassa depositi e prestiti e gli altri enti ed istituti autorizzati a concedere finanziamenti a comuni e province, garantiti da delegazioni; Visto il testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, sull'ordinamento della Cassa depositi e prestiti; Visto il regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti; Visto l'art. 56 della legge succitata 12 febbraio 1968, n. 132; Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99; Ritenuto, ai sensi dell'art. 34 della citata legge n. 132, di definire con proprio decreto le modalità relative al conferimento delle delegazioni; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: . Gli enti ospedalieri sono tenuti ad inserire nei contratti di appalto del servizio di riscossione o di cassa e riscossione - stipulando, ove occorra, una convenzione aggiuntiva - una clausola che obblighi l'esattore comunale o altro assuntore del servizio, a norma degli articoli 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, per tutto il periodo della loro gestione, a dare esecuzione alle delegazioni di pagamento delle rette ospedaliere rilasciate dagli enti stessi ai sensi dell'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, portate a loro conoscenza nei modi prescritti dalla legge o dal contratto di mutuo cui si riferiscono. Nel contratto di appalto o nella convenzione aggiuntiva dovrà inoltre risultare che le delegazioni di pagamento, quando afferiscano a mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, sono assunte dagli agenti delegati con le modalità contenute negli articoli 77, 78, 79 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, sull'ordinamento della Cassa depositi e prestiti, secondo le quali gli agenti stessi sono, fra l'altro, costituiti legalmente in debito verso il mutuante con l'obbligo: del non riscosso per riscosso; del versamento a rate bimestrali in corrispondenza delle scadenze esattoriali delle imposte dirette; della comminatoria della indennità di mora in caso di ritardato versamento di ciascuna rata, così come è previsto dalle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette; di garantire con la cauzione ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, l'esecuzione delle delegazioni di pagamento. È ciò anche nel caso che si tratti della cauzione originariamente prestata, ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, solo per l'appalto del servizio di tesoreria dell'ente ospedaliero; di sottostare a tutte le altre norme e procedure stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
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