Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico; Visto l'art: 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: . Per la revisione della pianta organica, prevista dallo della legge 2 aprile 1968, n. 475, si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune, nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica. Il medico provinciale, sentito il consiglio provinciale di sanità, e sentito il consiglio comunale interessato, in occasione della revisione della pianta organica, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitati, può rivedere le circoscrizioni delle sedi di un comune, e conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie, ivi comprese le farmacie in soprannumero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-1